1. Costituzione, sede, durata.
E' costituita un'associazione denominata A.V.U.L.P. Associazione Veterinari
Umbri Liberi Professionisti. La sede dell'Associazione è situata in Perugia -
Via Angelo Morettini 19. La durata dell'Associazione è fissata sino al 31
dicembre 2050 e s'intenderà tacitamente prorogata di biennio in biennio, salvo
diversa deliberazione della maggioranza assoluta dei soci.
2. Scopo dell'Associazione.
L'Associazione non ha scopi di lucro e persegue finalità scientifiche e di
tutela della categoria professionale; per il raggiungimento del predetto scopo
si propone inoltre di:
- favorire i contatti con tutte le associazioni scientifiche e
professionali,
- promuovere l'arricchimento culturale dei soci, organizzando incontri dove
sono dibattuti argomenti professionali, scientifici e tutto ciò che è di
interesse per il Medico Veterinario,
- incentivare e sviluppare la collaborazione tra i soci e più in generale
tra tutti i professionisti, nel rispetto delle norme del Codice Deontologico
attualmente in vigore;
- pubblicare un periodico.
Al fine di garantire una disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto
medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione e
prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto
per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la
nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto
singolo di cui all'art. 2535, secondo comma, del codice civile, sovranità
dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti ed i criteri di loro
ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di pubblicità delle
convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni dei bilanci o dei
rendiconti, valgono tra i soci i seguenti patti:
3. Soci
Possono associarsi tutti i cittadini italiani e stranieri. L'appartenenza
all'associazione è a tempo indeterminato e cessa solo per dimissioni, per morte
e per espulsione a causa d'indegnità.
4. Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota annuale nella misura
definita dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea dei soci.
L'associato non dimissionario è tenuto al pagamento della quota annuale. La
quota o contributo associativo non è trasmissibile, ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili. Tutti i soci possono
partecipare all'attività scientifica ed alle manifestazioni promosse
dall'associazione e possono usufruire delle attrezzature della stessa.
5. Ammissioni a socio
Per essere ammessi all'associazione si deve sottoscrivere una domanda dove
siano specificati i propri dati personali ed il settore d'interesse e lavoro
specifico. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà insindacabile di accettare i
nuovi soci senza dover motivare le proprie decisioni. Un candidato non ammesso
non può rinnovare la domanda d'ammissione prima della scadenza di sei mesi
dall'esito negativo della prima decisione. Allo stato attuale la tassa
d'ammissione è di lire 110.000 (centodiecimila) al momento di prima iscrizione
e di lire 60.000 (sessantamila) come quota di rinnovo annuale.
6. Provvedimenti disciplinari
Il socio che comprometta in qualche modo il buon nome dell'associazione e
che tenga una condotta non degna o che si renda moroso per il pagamento delle
quote associative potrà essere sottoposto a sanzioni disciplinari a giudizio e
per deliberazione insindacabile del Consiglio Direttivo, presa con voto palese
di due terzi dei componenti. Le sanzioni sono:
- il richiamo scritto da pubblicarsi negli atti ufficiali dell'associazione
- l'astensione da un minimo di un mese ad un massimo di un anno da ogni
attività dell'associazione.
Il socio contro il quale fosse da prendersi uno dei suddetti provvedimenti
sarà preventivamente avvisato ed invitato a presentare, se lo riterrà, le
proprie osservazioni a voce o per iscritto al Consiglio Direttivo.
- la sospensione
- l'espulsione.
7. Organi Sociali
Consiglio Direttivo.
E' composto da sette consiglieri nominati dall'assemblea dei soci, salvo i
primi nominati in sede di costituzione; i consiglieri durano in carica tre anni
e possono essere rieletti. Le elezioni del Consiglio Direttivo sono fatte per
alzata di mano e per liste che devono essere presentate trenta giorni prima
della data delle elezioni, affisse in sede e pubblicate sul giornale
associativo. Non è ammesso il voto per delega, né il voto per singoli
candidati I soci che intendono essere eletti dovranno candidarsi, proponendo una
lista di sette nominativi più due supplenti che saranno chiamati a far parte
del consiglio nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione di altri
consiglieri. Entro trenta giorni dalle elezioni il Presidente uscente
convocherà, d'accordo con il Presidente neo-eletto, una riunione nel corso
della quale sarà fatta la presentazione ufficiale del nuovo Consiglio Direttivo.
Presidente.
E' eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo e può essere riconfermato.
Vice Presidente - Segretario - Tesoriere.
Sono eletti dal Consiglio Direttivo e possono sostituire, anche
disgiuntamente, il Presidente in caso di sua assenza o temporanea
indisponibilità, per quanto concerne l'ordinaria amministrazione ed i rapporti
con i soci. Nel caso di vacanza della carica di Presidente o di mandato scritto
dello stesso, avranno la rappresentanza legale dell'associazione. Il consigliere
che per tre volte consecutive non interviene alle riunioni del Consiglio
Direttivo senza giustificato motivo è dichiarato dimissionario. Nel caso si
dovesse sostituire uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà a
sostituirli con sua delibera. I consiglieri così nominati resteranno in carica
fino al rinnovo dell'intero Consiglio.
President Senior.
Presidente uscente che dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio
Direttivo (3 anni).
Past President.
E' rappresentato da tutti i President Senior alla fine del loro mandato. Il
President Senior ed il Past President hanno solo il potere consultivo e possono
essere dichiarati decaduti solo per motivi disciplinari.
8. Attribuzione del Presidente.
Il Presidente dell'associazione ne ha la rappresentanza verso i terzi ed in
giudizio, convoca le assemblee nonchè il Consiglio Direttivo, ha la facoltà di
delegare a rappresentarlo il Vice Presidente o il Tesoriere o un membro del
Consiglio Direttivo.
9. Attribuzioni del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri ordinari e straordinari per
amministrare e dirigere l'associazione. Oltre ad ogni altro compito relativo
alla direzione e all'amministrazione esso curerà particolarmente:
- le convocazioni sia ordinarie che straordinarie a mezzo affissione presso
la sede ed inoltre inviando ai soci, almeno otto giorni liberi prima, avviso di
convocazione ed ordine del giorno;
- le delibere per l'ammissione di nuovi soci;
- la formazione di commissioni tecniche scientifiche;
- la compilazione dei regolamenti per il funzionamento dell'associazione.
Sono valide le deliberazioni del Consiglio Direttivo prese a maggioranza di
voti; in caso di parità di voti, il voto del Presidente o chi lo sostituisce è
decisivo: Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di sottoporre alla votazione
dell'assemblea le proposte che riterrà opportune.
10. Attribuzione del Segretario e del Tesoriere.
Il Segretario cura la perfetta tenuta dei libri verbali del Consiglio, degli
altri libri sociali nonchè delle scritture contabili obbligatorie o meno. Il
Tesoriere costudisce, sotto la sua personale responsabilità, il denaro ed ogni
altro valore dell'associazione che gli sia affidato, cura la riscossione delle
quote sociali, rende al Consiglio Direttivo la situazione di cassa, paga nei
limiti stabiliti di bilancio i mandati firmati dal Presidente o da chi ne fa le
veci, sbriga le pratiche relative ai soci morosi e ne fornisce relativo elenco
al Consiglio Direttivo, sovraintende alla conservazione dei beni
dell'associazione.
11. Assemblea Ordinaria e Straordinaria.
L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti
almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; tale maggioranza non
è più necessaria in seconda convocazione; la prima convocazione dell'
assemblea ordinaria sarà distanziata dalla seconda convocazione da un tempo non
superiore ai trenta minuti. L' assemblea straordinaria è valida quando sia in
prima che in seconda convocazione sono presenti la metà più uno dei soci
aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voto dei
presenti. Le assemblee ordinaria e straordinaria sono convocate ad iniziativa
del Consiglio Direttivo o a richiesta scritta di almeno due soci; in questo
ultimo caso la richiesta, diretta al Presidente, deve specificare gli argomenti
da porre all'ordine del giorno.
E' di competenza dell'assemblea ordinaria:
- la nomina del Consiglio Direttivo;
- la determinazione delle quote annuali;
- l'esame e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali;
- l'esame del programma dell'attività sociale.
E' di competenza dell'assemblea straordinaria:
- le modifiche dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione e la sua fusione con altri enti;
- la nomina di liquidatori in caso di scioglimento;
- l'autorizzazione di acquisti o vendite dei beni ed immobili che superano
un impegno di lire 25.000.000 (venticinquemilioni);
- l'autorizzazione di eventuali contributi speciali da richiedersi ai soci.
12. Patrimonio
Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- le quote degli associati e gli eventuali contributi di persone fisiche,
enti pubblici e privati;
- eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;
- eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
13. Anno finanziario.
L'anno finanziario dell'associazione ha inizio il primo gennaio di ogni anno
e termina il trentuno dicembre. Le dimissioni per l'anno successivo dovranno
essere presentate entro il 31 ottobre con lettera raccomandata; trascorso questo
termine il socio resta confermato per un altro anno e così di seguito. E' fatto
obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e
finanziario secondo le disposizioni statutarie. I soci possono liberamente
consultare i libri sociali (libro Verbali Assemblea dei Soci, libro Verbali
dell'Organo Amministrativo); è inoltre a disposizione dei soci, presso la sede
sociale per un congruo periodo di tempo precedente l'assemblea, il rendiconto
economico e finanziario. Gli eventuali utili di gestione saranno tassativamente
destinati a riserva indivisibile. E' fatto divieto di distribuire anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante
la vita dell'associazione, salvo diverse deliberazioni del Consiglio Direttivo
che si rendessero necessarie od opportune in relazione a taluni particolari
incarichi.
14. Scioglimento dell'Associazione
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei
liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio
residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre
1966 n. 662, sceglieranno l'associazione con finalità analoghe o il fine di
pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
15. Disposizioni finali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto debbono
applicarsi le norme del regolamento interno e le disposizioni del codice civile
in materia di associazioni non aventi personalità giuridica.
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